[1]ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UFFICIO EUROPEO PER IL SOSTEGNO ALL'ASILO RELATIVO ALLO STABILIMENTO DI UN UFFICIO OPERATIVO IN ROMA
[2]La Repubblica italiana (successivamente denominata "Italia") da una parte, e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (successivamente denominato "l'EASO") dall'altra parte, denominati inoltre, collettivamente, "le Parti contraenti", Visto il Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che istituisce l'EASO (successivamente denominato "Regolamento EASO"); Visto l'art. 38 del Regolamento EASO, il quale stabilisce che al personale dell'EASO si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/1968; Visto inoltre l'art. 39 del Regolamento EASO, il quale stabilisce che ad esso si applica il Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Unione Europea (successivamente denominato "Protocollo"); Considerando che dall'aprile 2016 EASO ha stabilito un suo ufficio nella citta' di Roma per gestire le proprie operazioni in Italia, nel quadro del Piano operativo per l'Italia firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore Esecutivo di EASO ed i Capi Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per le Liberta' Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno; Rilevato che EASO ha distaccato in Italia delle proprie unita' di personale per garantire la gestione delle sue operazioni; Rilevato che il Consiglio di Amministrazione dell'EASO, in occasione della sua 22a sessione, ha adottato la Decisione n. 31 relativa all'istituzione di Uffici operativi di EASO e che, con la stessa Decisione, ha conferito al Direttore Esecutivo il mandato di avviare contatti per un possibile accordo di sede con il Governo italiano; Intenzionati a prendere tutte le misure necessarie a garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento dell'Ufficio operativo di EASO in Italia; hanno convenuto quanto segue:
[3]Articolo 1 Definizioni
[4]Ai fini del presente Accordo:
- a)"L'Ufficio" significa l'ufficio operativo di EASO a Roma;
- b)"Locali" significa i locali che ospitano l'Ufficio;
- c)"Personale statutario" significa il personale soggetto allo Statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione Europea: i. funzionari; ii. agenti temporanei; iii. agenti a contratto;
- d)"Personale esterno" significa esperti nazionali distaccati (END) ed esperti a contratto;
- e)"Personale" significa il Personale statutario ed il Personale esterno dell'Ufficio;
- f)"Personale locale" significa i soggetti assunti con contratto locale per compiti di sostegno amministrativo all'Ufficio;
- g)"Beni dell'Ufficio" significa tutti i beni, inclusi i fondi, le entrate ed altri beni, siano essi di proprieta', in locazione, possesso o gestione da parte dell'Ufficio in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie o altro, finalizzati allo sviluppo delle sue attivita' ufficiali;
- h)"Familiari" significa il coniuge e gli stretti familiari conviventi e a carico del membro del Personale dell'Ufficio;
- i)"Organizzazioni internazionali in Italia" significa le organizzazioni internazionali aventi la sede in Italia;
- j)"Le Autorita' italiane competenti" significa le Autorita' nazionali o locali dell'Italia, in accordo con le leggi, i regolamenti, le disposizioni e le consuetudini italiane.
Testo vigente dal 29 ottobre 2025
