ARTICOLO V. FINANZIAMENTI 1. L'Istituto e' finanziato con mezzi come contributi volontari e donazioni, spese di iscrizione ai corsi ed ai seminari, proventi derivanti da programmi speciali di formazione o da attivita' di assistenza tecnica, redditi da pubblicazioni o da altre attivita' di servizi, interessi provenienti da trusts, dotazioni o conti bancari. 2. Le Parti al presente Accordo non sono tenute a fornire all'Istituto qualsivoglia sostegno finanziario oltre ai loro contributi volontari. Esse non sono neanche responsabili individualmente o collettivamente dei debiti, impegni o obblighi dell'Istituto. 3. L'Istituto deve prendere provvedimenti conformi alle esigenze del governo del paese dove avra' la sua sede per quanto riguarda la sua capacita' di far fronte ai suoi impegni.

Testo vigente dal 7 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;98~accordo-artv · fonte su Normattiva