salvo il disposto dell'articolo 28, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV puo' essere intesa nel senso che dia diritto: - ai cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Armenia di entrare o di soggiornare sul territorio rispettivamente della Repubblica di Armenia o della Comunita' in qualsiasi veste, in particolare come azionisti o soci di una societa', come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi; - alle controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' armene di impiegare cittadini armeni sul territorio della Comunita'; - alle controllate o sedi secondarie armene di societa' comunitarie di impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Repubblica di Armenia; - alle societa' armene o alle controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' armene di distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini armeni che lavoreranno sotto il controllo di altre persone; - alle societa' comunitarie o alle sedi secondarie o controllate armene di societa' comunitarie di distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.

Testo vigente dal 16 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;98~art40 · fonte su Normattiva