salvo il disposto dell'articolo 28, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV puo' essere intesa nel senso che dia diritto: - ai cittadini degli Stati membri o della Georgia di entrare o di soggiornare sul territorio rispettivamente della Georgia o della Comunita' in qualsiasi veste, in particolare come azionisti o soci di una societa', come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi; - alle controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' georgiane di impiegare cittadini georgiani sul territorio della Comunita'; - alle controllate o sedi secondarie georgiane di societa' comunitarie di impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Georgia; - alle societa' georgiane o alle controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' georgiane di distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini georgiani che lavoreranno sotto il controllo di altre persone; - alle societa' comunitarie o alle sedi secondarie o controllate georgiane di societa' comunitarie di distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.
Testo vigente dal 24 luglio 1997
