1. La Comunita' e la Repubblica di Armenia istituiscono una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonche' lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Armenia. Tale cooperazione rafforzera' e sviluppera' i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Le politiche e le altre misure sono intese a provocare riforme economiche e sociali e la ristrutturazione del sistema economico nella Repubblica di Armenia, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; esse comprenderanno anche considerazioni di carattere ambientale. 3. A tal fine la cooperazione si concentrera' in particolare nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi la privatizzazione, la promozione e la tutela degli investimenti e le piccole e medie imprese), settore minerario e delle materie prime, scienza e tecnologie, agricoltura e settore alimentare, trasporti, turismo, telecomunicazioni, servizi finanziari, lotta contro il riciclaggio del denaro, commercio, dogane, cooperazione statistica, informazione e comunicazione, tutela dell'ambiente, cooperazione regionale e politica monetaria. 4. Si rivolge particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti della regione Transcaucasica con gli Stati limitrofi, al fine di promuovere uno sviluppo armonioso nella regione. 5. Se del caso, la Comunita' puo' fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorita' concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunita' alla Repubblica di Armenia e delle procedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione.

Testo vigente dal 16 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;98~art44 · fonte su Normattiva