1. La Comunita' e la Repubblica di Moldavia istituiscono una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonche' lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Moldavia. Tale cooperazione rafforzera' e sviluppera' i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Le politiche e le altre misure sono intese a provocare delle riforme economiche e sociali e la ristrutturazione del sistema economico della Moldavia, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; esse comprenderanno anche considerazioni di carattere ambientale. 3. A tal fine la cooperazione si concentrera' segnatamente nei seguenti settori: cooperazione industriale, promozione e tutela degli investimenti, commesse pubbliche, norme e valutazione della conformita', settore minerario e materie prime, scienza e tecnologia, istruzione e formazione, agricoltura e settore agroindustriale, energia, ambiente, trasporti, ricerca spaziale, telecomunicazioni, servizi finanziari, riciclaggio del denaro sporco, politica monetaria, sviluppo regionale, cooperazione sociale, turismo, piccole e medie imprese, informazione e comunicazione, tutela dei consumatori, dogane, cooperazione statistica, economia e droga. 4. Si rivolgera' particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione. 5. Se del caso, la Comunita' potra' fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorita' concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunita' alla Repubblica di Moldavia e delle procedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione. 6. Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per lo sviluppo della cooperazione nei settori di cui al paragrafo 3.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83~art51 · fonte su Normattiva