autorita' del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale in visita per qualunque infrazione compiuta sul suo territorio e punita dalla legislazione nazionale. Tuttavia le autorita' del paese d'origine hanno il diritto di esercitare in via prioritaria la loro giurisdizione sui membri della Forza Armata d'origine in caso di: a. - infrazioni che minaccino la sicurezza o i beni del paese dorigine; b. - infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione commesse intenzionalmente o per negligenza, che siano stati commessi nell'esecuzione della missione ed in relazione con essa. Nell'ipotesi prevista al secondo comma, le autorita' del paese d'origine possono rinunciare al loro diritto di giurisdizione in via prioritaria', previa notifica della loro intenzione alle autorita' del Paese ospitante e accettazione di queste ultime.

Testo vigente dal 13 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-17;98~accordo-art9 · fonte su Normattiva