[1]Pensione di invalidita'

[2]1. Una persona coperta dal presente Accordo avra' diritto ad una pensione di invalidita' se e' stata assicurata come residente in Israele immediatamente prima del sorgere dell'invalidita'. 2. I servizi speciali per portatori di handicap, le indennita' di sussistenza per figli portatori di handicap di una persona assicurata, la riabilitazione professionale per una persona portatrice di handicap, la formazione professionale e l'indennita' di sussistenza per il coniuge, sono pagabili a tale persona come menzionata sopra, purche' sia residente in Israele e per il periodo in cui e' realmente presente in Israele. 3. Una persona coperta dal presente Accordo che risiede al di fuori di Israele ed ha diritto ad una pensione di invalidita' israeliana continuera' a ricevere la pensione concessagli anche se si accerta un aumento del suo grado di invalidita', a seguito di un aggravamento della stessa o al verificarsi di ulteriori cause di invalidita' che insorgano all'estero.

Testo vigente dal 8 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;98~accordo-art14 · fonte su Normattiva