[1]amministrativo e scambio di informazioni

[2]Le Autorita' Competenti:

  • a)concorderanno le procedure per l'attuazione del presente Accordo attraverso un accordo amministrativo;
  • b)si scambieranno le informazioni relative alle misure prese per l'applicazione di questo Accordo;
  • c)si scambieranno le informazioni su tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che possono incidere sull'applicazione di questo Accordo;
  • d)nomineranno gli organismi di collegamento per facilitare ed accelerare l'attuazione di questo accordo attraverso l'accordo amministrativo.

Testo vigente dal 8 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;98~accordo-art17 · fonte su Normattiva