Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010
Art. 17 (Accordo)
[1]amministrativo e scambio di informazioni
[2]Le Autorita' Competenti:
- a)concorderanno le procedure per l'attuazione del presente Accordo attraverso un accordo amministrativo;
- b)si scambieranno le informazioni relative alle misure prese per l'applicazione di questo Accordo;
- c)si scambieranno le informazioni su tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che possono incidere sull'applicazione di questo Accordo;
- d)nomineranno gli organismi di collegamento per facilitare ed accelerare l'attuazione di questo accordo attraverso l'accordo amministrativo.
Testo vigente dal 8 luglio 2015
