Art. 27 (Accordo)
[1]Validita' e Denuncia dell'Accordo
[2]1. Il presente Accordo rimarra' in vigore a tempo indeterminato. 2. In qualsiasi momento ciascuna delle Parti Contraenti puo' denunciare il presente Accordo. Tale denuncia avra' vigore il 31 dicembre dopo almeno 12 mesi successivi alla data della sua notifica scritta all'altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici. 3. Se tale Accordo viene denunciato, qualsiasi diritto acquisito in conformita' al presente Accordo sara' mantenuto.
Testo vigente dal 8 luglio 2015
