Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010
Art. 10 (Accordo)
[1]Contributi assicurativi
[2]I contributi assicurativi relativi ad una persona coperta dal presente Accordo, dovranno essere versati in conformita' alla legislazione della Parte Contraente a cui tale persona e' soggetta, secondo il presente Accordo.
Testo vigente dal 8 luglio 2015
