[1]Assistenza diplomatica e consolare
[2]Le Autorita' diplomatiche e consolari di ciascuna Parte possono rivolgersi direttamente alle Autorita' competenti, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altra Parte per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Stato che ritengano essere titolari di diritti sulla base del presente Accordo e possono rappresentarli senza speciale mandato.
Testo vigente dal 1 luglio 2025
