[1]Assistenza diplomatica e consolare

[2]Le Autorita' diplomatiche e consolari di ciascuna Parte possono rivolgersi direttamente alle Autorita' competenti, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altra Parte per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Stato che ritengano essere titolari di diritti sulla base del presente Accordo e possono rappresentarli senza speciale mandato.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;98~accordo-art18 · fonte su Normattiva