[1]Assistenza diplomatica e consolare
[2]Le Autorita' diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorita', alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto cittadini del proprio Stato e possono rappresentarli senza speciale mandato.
Testo vigente dal 27 ottobre 2025
