[1]Esenzioni e riconoscimento degli attestati
[2](1) Qualora la legislazione di uno Stato contraente preveda l'esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione del presente Accordo, tale esenzione si applica anche alla documentazione prodotta nell'altro paese contraente. (2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere presentati per l'applicazione del presente Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche e consolari. (3) L'attestazione, rilasciata dalle Autorita', Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di uno Stato contraente, relativa all'autenticita' di un certificato o documento, viene considerata valida dalle corrispondenti Autorita', Istituzioni e Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente.
Testo vigente dal 21 marzo 2025
