Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 14 maggio 1936 - Anno XIV

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Mussolini - Di Revel.

[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 8 giugno 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1936-05-14;981~art1 · fonte del testo