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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, concernente il trattamento degli impiegati privati e lavoratori assimilati, richiamati o trattenuti alle armi, o occupati all'estero e assegnati a campi di concentramento o a confino, o dichiarati dispersi o fatti prigionieri, con le seguenti modificazioni:

[9]All'art. 1, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

[10]«Il trattamento predetto e' posto a carico della Cassa, per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, che provvedera' direttamente alla sua corresponsione agli aventi diritto. Esso e' commisurato, secondo le modalita' di cui all'art. 6 della legge predetta, alla retribuzione goduta dal trattenuto alle armi a norma del successivo art. 4 e decorrera' dal giorno della cessazione del servizio di leva».

[11]L'art. 4 e' sostituito dal seguente:

[12]« Art. 4. - Agli effetti della determinazione dell'ammontare delle indennita', regolate dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, la retribuzione civile sara' computata sull'importo accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile all'atto del richiamo, tenendo conto degli aumenti periodici della retribuzione civile, successivi all'accertamento di questa ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, dovuti in base a legge o a contratto collettivo e a norme equiparate o a regolamento interno, nonche' degli aumenti disposti con provvedimenti della competente autorita'.

[13]«Ove alcuno dei suddetti aumenti si verifichi dopo il richiamo alle armi dell'impiegato, il trattamento di quest'ultimo sara' riveduto computandosi nella retribuzione civile il nuovo aumento.

[14]«Il versamento dei contributi di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sara' effettuato calcolando la retribuzione del richiamato a norma del primo comma.

[15]« Gli assegni familiari, previsti dall'art. 1, comma terzo della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, non sono dovuti nel caso in cui il trattamento civile e' inferiore a quello militare comprensivo dell'aggiunta di famiglia. Qualora, tuttavia, il trattamento civile aumentato degli assegni familiari venga a superare il trattamento militare predetto, gli assegni familiari sono corrisposti per la differenza fra l'importo del trattamento civile, aumentato degli assegni familiari calcolati tenendo conto delle maggiorazioni verificatesi nel corso del richiamo e quello del trattamento militare». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[16]Data a San Rossore, addi' 1° agosto 1941-XIX

[17]VITTORIO EMANUELE

[18]Mussolini - Ricci - Di Revel - Grandi

[19]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 22 settembre 1941 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1941-08-01;985~art1 · fonte del testo