Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1941 al 9 maggio 2025. 89 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato della guerra attuale, e' sospesa l'applicazione dell'art. 1 del R. decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, e dell'art. 1 del R. decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, limitatamente agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza che appartengano o che abbiano appartenuto a comandi, unita', reparti, servizi od enti militari mobilitati per la guerra attuale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-01-27;39~art1 · fonte del testo