1. La commissione consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e' costituita, oltre che dal presidente: - da due rappresentanti di ciascuna autorita' competente interessata; questo numero puo' essere ridotto a uno previo accordo tra le autorita' competenti; - da un numero pari di personalita' indipendenti designate di comune accordo in base all'elenco delle personalita' di cui al paragrafo 4 oppure, in mancanza di accordo, mediante estrazioni a sorte effettuate dalle autorita' competenti interessate. 2. Insieme con le personalita' indipendenti e' anche designato un supplente per ciascuna di esse, in conformita' delle disposizioni previste per la designazione delle personalita' indipendenti, per il caso in cui queste siano impedite d'esercitare le loro funzioni. 3. In caso di designazione per estrazione a sorte, ogni autorita' competente puo' ricusare ogni personalita' indipendente in una delle situazioni preventivamente concordate tra le autorita' competenti interessate o quando tale personalita': - appartiene a una della amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di tali amministrazioni; - detiene o ha detenuto un'importante partecipazione in una o ciascuna delle imprese associate, o e' o e' stata loro dipendente o consulente; - non offre sufficienti garanzie di obiettivita' per risolvere il caso o i casi ad essa sottoposti. 4. Viene stabilito un'elenco delle personalita' indipendenti, in cui figurano tutte le persone indipendenti designate dagli Stati contraenti. A tal fine ogni Stato contraente procede alla designazione di cinque persone e ne informa il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee. Tali persone devono essere cittadini di uno Stato contraente e residenti nel territorio cui si applica la presente convenzione. Esse devono essere competenti e indipendenti. Gli Stati contraenti possono apportare modifiche all'elenco di cui al primo comma; essi ne informano immediatamente il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee. 5. I rappresentanti e le personalita' indipendenti designati conformemente al paragrafo 1 scelgono un presidente nell'elenco di cui al paragrafo 4, fatto salvo il diritto di ciascuna autorita' competente interessata di ricusare la personalita' cosi' scelta in una delle situazioni di cui al paragrafo 3. Il presidente deve adempiere le condizioni per l'esercizio, nel suo paese, delle piu' elevate funzioni giurisdizionali o essere giureconsulto di notoria competenza. 6. I membri della commissione consultiva sono tenuti a mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel quadro della procedura. Gli Stati contraenti adottano le disposizioni appropriate per la repressione di qualsiasi violazione dell'obbligo di mantenere il segreto. Essi comunicano senza indugio tali misure alla Commissione delle Comunita' europee, che ne informa gli altri Stati contraenti. 7. Gli Stati contraenti predono le misure necessarie affinche' la commissione consultiva possa riunirsi senza indugio dopo essere stata investita di un caso.
Testo vigente dal 7 aprile 1993
