1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione l'espressione "autorita' competente" designa i seguenti organi: - in Belgio de Minister van Financien o un rappresentante autorizzato, le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato, - in Danimarca Skatteministeren o un rappresentante autorizzato, - nelle Repubblica federale di Germania der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato, - in Grecia (TESTO IN LINGUA) - in Spagna el Ministro de Economia y Hacienda o un rappresentante autorizzato, - in Francia le Ministre charge' du budget o un rappresentante autorizzato, - in Irlanda the Revenue Commissioners o un rappresentante autorizzato, - in Italia Il Ministro delle Finanze o un rappresentante autorizzato, - in Lussemburgo le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato, - nei Paesi Bassi de Minister van Financien o un rappresentante autorizzato, - in Portogallo o Ministro das Financas o un rappresentante autorizzato, - nel Regno Unito the Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato. 2. I termini non definiti nella presente convenzione hanno, purche' il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il significato risultante dalla convenzione conclusa dagli Stati interessati in materia di doppia imposizione.

Testo vigente dal 7 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;99~convenzione-art3 · fonte su Normattiva