convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate e' modificata come segue. 1. All'articolo 2, paragrafo 2:

  • a)il punto k) diventa punto l):
  • b)il seguente punto k) e' aggiunto dopo il punto j): "k) in Austria: - Einkommensteuer; - Korperschaftsteuer;";
  • c)il punto l) diventa punto o);
  • d)i seguenti punti m) e n) sono aggiunti dopo il punto l): "m) in Finlandia: - valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna, - yhteisojen tulovero/inkomstskatten for samfund; - kunnallisvero/kommunalskatten; - kirkollisvero/kyrkoskatten; - korkotulon lahdevero/kallskatten a ranteinkomst; - rajoitetusti verovelvollisen lahdevero/kallskatten for begransat skattskyldig;
  • n)in Svezia: - statliga inkomstskatten; - kupongskatten; - kommunala inkomstskatten; - lagen om expansionsmedel;". 2. All'articolo 3, il paragrafo 1 e' completato dal testo seguente: "- in Austria: Der Bundesminister fur Finanzen o un rappresentante abilitato; - in Finlandia: Valtiovarainministerio o un rappresentante abilitato; Finansministeriet o un rappresentante abilitato; - in Svezia: Finansministern o un rappresentante abilitato.".

Testo vigente dal 30 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;369~convenzione-art2 · fonte su Normattiva