seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in una causa pendente dinanzi ad una di esse e relativo all'interpretazione delle disposizioni contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, quando tale giurisdizione ritiene che una decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza:

  • a)- in Belgio: la Cour de Cassation / het Hof van Cassatie le Conseil d'Etat / de Raad van State, - in Danimarca: Hojesteret, - nella Repubblica federale di Germania: die obersten Gerichtshofe des Bundes, - in Grecia: Taualfa alfaniomegataualfataualfa Deltaiotakappaalfasigmatauetaroiotaalfa, - in Spagna: el Tribunal Supremo, - in Francia: la Cour de cassation e le Conseil d'Etat, - in Irlanda: the Supreme Court, - in Italia: la Corte suprema di cassazione e il Consiglio di Stato, - nel Lussemburgo: la Cour Superieure de Justice giudicante in cassazione, - nei Paesi Bassi: de Hoge Raad, - in Portogallo: o Supremo Tribunal de Justica e o Supremo Tribunal Administrativo, - nel Regno Unito: the House of Lords e le altre giurisdizioni avverso le cui decisioni non e' possibile interporre appello;
  • b)le giurisdizioni degli Stati contraenti quando si pronunciano in appello.

Testo vigente dal 4 febbraio 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;54~primo-protocollo-art2 · fonte su Normattiva