seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in una causa pendente dinanzi ad una di esse e relativo all'interpretazione delle disposizioni contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, quando tale giurisdizione ritiene che una decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza:
- a)- in Belgio: la Cour de Cassation / het Hof van Cassatie le Conseil d'Etat / de Raad van State, - in Danimarca: Hojesteret, - nella Repubblica federale di Germania: die obersten Gerichtshofe des Bundes, - in Grecia: Taualfa alfaniomegataualfataualfa Deltaiotakappaalfasigmatauetaroiotaalfa, - in Spagna: el Tribunal Supremo, - in Francia: la Cour de cassation e le Conseil d'Etat, - in Irlanda: the Supreme Court, - in Italia: la Corte suprema di cassazione e il Consiglio di Stato, - nel Lussemburgo: la Cour Superieure de Justice giudicante in cassazione, - nei Paesi Bassi: de Hoge Raad, - in Portogallo: o Supremo Tribunal de Justica e o Supremo Tribunal Administrativo, - nel Regno Unito: the House of Lords e le altre giurisdizioni avverso le cui decisioni non e' possibile interporre appello;
- b)le giurisdizioni degli Stati contraenti quando si pronunciano in appello.
Testo vigente dal 4 febbraio 1992
