1. L'autorita' competente di uno Stato contraente non e' obbligata ad avviare la procedura amichevole o a costituire la commissione consultiva di cui all'articolo 7, quando, con procedimento giudiziario o amministrativo, e' stato definitivamente constatato che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell'articolo 4, e' passibile di sanzioni gravi. 2. Quando un procedimento giudiziario o amministrativo, inteso a constatare che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell'articolo 4, e' passibile di sanzioni gravi, e' pendente contemporaneamente ad uno dei procedimenti previsti agli articoli 6 e 7, le autorita' competenti possono sospendere lo svolgimento di questi ultimi fino alla conclusione del procedimento giudiziario o amministrativo in questione.
Testo vigente dal 7 aprile 1993
