[1]1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio. 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:

  • a)il nome dell'Amministrazione doganale richiedente,
  • b)l'oggetto ed i motivi della richiesta,
  • c)un breve resoconto della questione, gli elementi giuridici e la natura del procedimento,
  • d)i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.

[2]4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita. 5. I documenti, le informazioni e l'intelligence di cui al presente Accordo sono comunicate all'Ufficio competente designato da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari di questo Ufficio viene fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente in conformita' con le disposizioni previste nell'art. 19. 6. Le Amministrazioni doganali adottano tutte le misure affinche' i loro funzionari, responsabili per la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, mantengano reciprocamente relazioni personali e dirette.

Testo vigente dal 17 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;99~accordo-art14 · fonte su Normattiva