- Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui entrambe le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste, avra' una durata di tre (3) anni e si considerera' tacitamente prorogato per uguali periodi, tranne che uno degli Stati parte comunichi all'altro la propria intenzione di non prorogarlo, a mezzo di comunicazione scritta, per la via diplomatica, con non meno di tre (3) mesi di anticipo dalla data di scadenza del periodo corrispondente. In modo analogo, ciascuno degli Stati Parte potra' denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo e detta denuncia produrra' i propri effetti tre (3) mesi dopo essere stata comunicata all'altra".

Testo vigente dal 28 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-06-05;88~accordo-art11 · fonte su Normattiva