[1]Rettifica, blocco e cancellazione dei dati

[2]1. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente e' tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la propria raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente. 2. Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente accordo, adotta tutte le appropriate misure per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati. 3. Ciascuna Parte informa l'altra se viene a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente accordo, sono inesatti od inattendibili o destano seri dubbi.

Testo vigente dal 16 luglio 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-07-03;99~accordo-art13 · fonte su Normattiva