[1]Documentazione

[2]1. Ciascuna Parte conserva una registrazione della trasmissione e del ricevimento dei dati comunicati all'altra Parte, ai sensi del presente accordo. Tale registrazione serve a:

  • a)garantire un efficace controllo sull'ammissibilita' della trasmissione e sulla protezione dei dati, conformemente alla legislazione nazionale di ciascuna Parte;
  • b)consentire alle Parti di esercitare appieno i diritti loro conferiti in virtu' degli articoli 12 e 16; e
  • c)garantire la sicurezza dei dati. La registrazione comprende:
  • a)le informazioni sul dato trasmesso e i motivi che hanno originato la trasmissione;
  • b)la data della trasmissione; e
  • c)il destinatario dei dati qualora gli stessi siano forniti ad altri soggetti. I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per due anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati, salvo che cio' sia contrario alla legislazione nazionale, incluse le norme applicabili in materia di protezione e conservazione dei dati.

Testo vigente dal 16 luglio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-07-03;99~accordo-art14 · fonte su Normattiva