[1]Trasmissione di ulteriori dati personali e di altre informazioni

[2]Qualora si constati la concordanza di profili del DNA nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, la trasmissione di altri dati personali nonche' di altre informazioni concernenti i dati di riferimento avviene in base alle procedure della Parte richiesta e nel rispetto della propria legislazione nazionale.

Testo vigente dal 16 luglio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-07-03;99~accordo-art9 · fonte su Normattiva