Limiti all'uso dei dati personali e delle informazioni classificate (1) Le Parti concordano che i dati personali trasmessi nell'ambito del presente Accordo vengono utilizzati e memorizzati esclusivamente per le finalita' previste dallo stesso e si attengono alle norme della legislazione nazionale e alle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani alle quali entrambe le Parti aderiscono. (2) Il trasferimento di dati personali tra le autorita' competenti delle Parti, previsto dal presente Accordo, si svolge in conformita' alla legislazione nazionale delle stesse, nel rispetto delle condizioni definite dalle Parti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformita' alle condizioni e ai principi relativi alla protezione dei dati personali. (3) Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali forniti ai sensi del presente Accordo conforme a quello garantito dall'altra Parte. Adotta le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegittima, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione. (4) Le informazioni e i documenti ricevuti da un'autorita' competente in conformita' al presente Accordo non vengono divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali se non dietro preventivo consenso scritto dell'autorita' competente che li ha forniti. (5) Su richiesta della Parte che trasmette i dati, la Parte ricevente e' obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformita' con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che sono inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto col presente Accordo o con le norme applicabili alla Parte che fornisce detti dati. (6) Qualora una delle Parti del presente Accordo si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Parte, in conformita' con il presente Accordo, sono inesatti adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la correzione degli stessi. (7) Ciascuna Parte, nel caso si renda conto che i dati personali che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo sono inesatti o inattendibili o sono soggetti a considerevole dubbio lo notifica all'altra Parte. (8) Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Parti conformemente con le disposizioni della legislazione nazionale ed in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono. (9) Le modalita' e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione delle informazioni, attraverso i quali le informazioni classificate vengono scambiate tra le Parti, sono stabiliti ai sensi della legislazione nazionale e degli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.

Testo vigente dal 21 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;193~allegato-art7 · fonte su Normattiva