[1]Paragrafo 1 Per i cittadini italiani e norvegesi che si trasferiscono da uno dei due Paesi nell'altro e che, posteriormente al loro arrivo in questo Paese, siano stati sottoposti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, si tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti e delle prestazioni percepite nel primo Paese nello stesso ramo di assicurazione, secondo le modalita' che saranno concordate dalle supreme autorita' amministrative dei due Paesi.
[2]Paragrafo 2 Per le prestazioni previste dalla legislazione norvegese a favore di persone che seguano corsi di perfezionamento o di riqualificazione, che impiantino una nuova azienda e dei marittimi disoccupati durante la permanenza in porti fuori del territorio norvegese, la disposizione del paragrafo precedente non e' applicabile.
Testo vigente dal 5 ottobre 1961
