Le autorita' amministrative supreme dei due Paesi stabiliranno, di comune accordo, le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, ivi incluse le disposizioni speciali a favore della gente di mare. Esse dovranno, in particolare, prendere accordi sulla designazione di uffici di collegamento di entrambi le parti incaricate di collaborare tra loro per l'applicazione della presente Convenzione, e sulle modalita' per il controllo medico e amministrativo delle persone ammesse ai benefici della presente Convenzione, nonche' per la corresponsione delle prestazioni nel territorio del Paese diverso da quello in cui si trova l'ente debitore, nei casi previsti dalla legislazione applicabile.

Testo vigente dal 5 ottobre 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991~art17 · fonte su Normattiva