[1]Paragrafo 1 Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore e tuttora in corso, senza tener conto di precedenti decisioni nei singoli casi.

[2]Paragrafo 2 Nell'applicazione della presente Convenzione si terra' conto anche dei periodi di residenza, di assicurazione e di contribuzione compiuti prima della sua entrata in vigore.

[3]Paragrafo 3 Nei casi previsti dal paragrafo 1 il diritto a prestazioni decorre dalla data di entrata in vigore della Convenzione, se la domanda e' presentata entro un anno da tale data. Se la domanda e' presentata oltre i termini predetti, la prestazione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda e' stata presentata.

Testo vigente dal 5 ottobre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991~art28 · fonte su Normattiva