[1]Paragrafo 1 Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore e tuttora in corso, senza tener conto di precedenti decisioni nei singoli casi.
[2]Paragrafo 2 Nell'applicazione della presente Convenzione si terra' conto anche dei periodi di residenza, di assicurazione e di contribuzione compiuti prima della sua entrata in vigore.
[3]Paragrafo 3 Nei casi previsti dal paragrafo 1 il diritto a prestazioni decorre dalla data di entrata in vigore della Convenzione, se la domanda e' presentata entro un anno da tale data. Se la domanda e' presentata oltre i termini predetti, la prestazione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda e' stata presentata.
Testo vigente dal 5 ottobre 1961
