• 1)Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore, sempreche' non sia ancora intervenuta una decisione che abbia determinato la relativa prestazione in maniera definitiva. Nell'applicazione della presente Convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi assicurativi compiuti prima della sua entrata in vigore.
  • 2)Le prestazioni che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione siano state rifiutate per mancanza dei requisiti assicurativi previsti dalle legislazioni interne di ciascun Stato sono determinate su domanda in conformita' alla presente Convenzione.
  • 3)Per periodi anteriori alla data della firma della presente Convenzione non sono pagate prestazioni in base alle disposizioni in essa contenute.

Testo vigente dal 10 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759~art19 · fonte su Normattiva