[1]Paragrafo 1 La presente Convenzione e' conclusa per la durata di un anno. Essa sara' rinnovata tacitamente di anno in anno salvo denuncia da parte di uno dei Paesi contraenti notificata, al piu' tardi tre mesi prima della scadenza del termine.

[2]Paragrafo 2 In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive previste dalle legislazioni dei due Paesi in ragione della nazionalita' o della residenza all'estero degli interessati.

[3]Paragrafo 3 Per quanto riguarda i diritti in corso di acquisizione derivanti dai periodi di assicurazione o di residenza compiuti anteriormente alla data nella quale la presente Convenzione cessera' di essere in vigore, le disposizioni della presente Convenzione e degli accordi connessi rimarranno applicabili alle condizioni che dovranno essere previste da accordi complementari. In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli. Fatto a Roma il 12 giugno 1959 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua norvegese i cui testi fanno egualmente fede.

[4]Per la Repubblica italiana Per il Regno di Norvegia DE MARTINO PREBENSEN

[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[6]Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Testo vigente dal 5 ottobre 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991~art29 · fonte su Normattiva