Le autorita' amministrative supreme dei due Paesi possono stabilire, di comune accordo, altre eccezioni al principio previsto dall'articolo 2. Esse possono egualmente stabilire, di comune accordo, che le eccezioni previste nell'articolo 3 non si applichino in casi particolari.

Testo vigente dal 5 ottobre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991~art4 · fonte su Normattiva