Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

Art. 25Norme in materia di servizi postali

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All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilita', qualita' e prezzo accessibile, segnalando periodicamente alle Camere le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie, tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte». All'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni: a)alla lettera a), numero 5), dopo le parole: «operatori di comunicazione» sono inserite le seguenti: «e postali» e dopo le parole: «amministrazioni competenti,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi,»; b)alla lettera c), numero 11), dopo le parole: «operatori del settore delle comunicazioni» sono inserite le seguenti: «e del settore postale».

Testo in vigore dal 30 novembre 2023 al 31 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;118~art25 · fonte su Normattiva