Art. 29 — Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 2022 al 30 novembre 2023. Leggi il testo vigente →
All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate».
Testo in vigore dal 12 agosto 2022 al 30 novembre 2023
