Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
Art. 29 — Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa
All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate».
Testo vigente dal 31 dicembre 2023
