Art. 9-bis — Disposizioni in materia di servizi ferroviari intercity
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 2026 al 21 aprile 2026. Leggi il testo vigente →
((Ai servizi intercity oggetto di affidamento diretto, affidamento in house o affidamento a operatori interni, si applicano i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. La proroga di contratti di obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di cui al presente articolo, debitamente motivata in conformita' al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e' soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti in house di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022.)) ((Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (market test), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorita' di regolazione dei trasporti e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007. I contratti di servizio sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorita' di regolazione dei trasporti.))
Testo in vigore dal 20 febbraio 2026 al 21 aprile 2026
