Art. 9-quater — Condizioni non discriminatorie di accesso al materiale rotabile
((Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile il materiale rotabile di proprieta' dello Stato all'operatore entrante selezionato in base alla procedura di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis, garantendo condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie)).
Testo vigente dal 21 agosto 2026
