Art. 245
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata:
- a)ad accordare ai trasporti di operai, materiali e mezzi d'opera occorrenti per le costruzioni intraprese da cooperative mutuatarie dell'Amministrazione stessa, il ribasso del 50% sulle tariffe in vigore all'atto del trasporto;
- b)ad approvvigionare le cooperative suddette di materiali e mezzi d'opera disponibili nelle proprie cave e nei propri magazzini o provvisti dai propri fornitori, concedendoli a prezzo di costo od a rimborso di spesa;
- c)a facilitare la costruzione e la concessione di binari di raccordo tra il cantiere e la piu' prossima linea o stazione ferroviaria, eseguendo i relativi lavori a rimborso di spesa e senza nolo per i materiali impiegati temporaneamente.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva