Art. 245

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata:

  • a)ad accordare ai trasporti di operai, materiali e mezzi d'opera occorrenti per le costruzioni intraprese da cooperative mutuatarie dell'Amministrazione stessa, il ribasso del 50% sulle tariffe in vigore all'atto del trasporto;
  • b)ad approvvigionare le cooperative suddette di materiali e mezzi d'opera disponibili nelle proprie cave e nei propri magazzini o provvisti dai propri fornitori, concedendoli a prezzo di costo od a rimborso di spesa;
  • c)a facilitare la costruzione e la concessione di binari di raccordo tra il cantiere e la piu' prossima linea o stazione ferroviaria, eseguendo i relativi lavori a rimborso di spesa e senza nolo per i materiali impiegati temporaneamente.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art245 · fonte su Normattiva