Art. 7 — Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE
All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere». Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: «al 3 per cento, in almeno un raggruppamento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 per cento, in almeno un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento»;
- b)all'articolo 33:
- 1)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresi' iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali»;
- 2)al comma 5, alinea, dopo le parole: «sistemi collettivi» sono inserite le seguenti: «e individuali». Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 30 dicembre 2023
