Art. 31 — Ulteriori misure di incentivazione
All'articolo 29, comma 7-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano se l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente e' anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una societa' controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile». All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purche' l'investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente e' anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una societa' controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio»;
- b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. la percentuale di cui al comma 1 e' incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
- c)al comma 2, primo periodo, le parole da: «si applica alle sole start-up innovative iscritte» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «si applica alle sole start-up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese»;
- d)al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvi i casi indipendenti dalla volonta' del contribuente. La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale». All'articolo 4, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2024».
Testo vigente dal 17 dicembre 2024
