Legge annuale sulle piccole e medie imprese
Art. 8 — Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino
Al fine di agevolare l'accesso al credito bancario anche a mezzo della cartolarizzazione dello stock di magazzino, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 7, comma 1:
- 1)alla lettera a), dopo le parole: «cartolarizzazione dei crediti» sono inserite le seguenti: «, anche futuri,»;
- 2)alla lettera b-bis), dopo le parole: «beni mobili» e' inserita la seguente: «anche»;
- b)all'articolo 7, comma 2-octies:
- 1)le parole: «puo' destinare i crediti stessi, nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «puo' destinare i crediti stessi, nonche' i diritti e i beni all'impiego o alla titolarita' dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati, ovvero»;
- 2)sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La segregazione puo' altresi' essere realizzata mediante cessione ad una societa' veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 4, con gli effetti e ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento. Si applicano l'articolo 7.1, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies»;
- c)all'articolo 7.2, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati».
Testo vigente dal 23 marzo 2026
