Legge di contabilita' e finanza pubblica

Art. 32 — Esercizio provvisorio

L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio e' consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ((ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,)) quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

Testo vigente dal 14 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art32 · fonte su Normattiva