Legge di contabilita' e finanza pubblica

Art. 38-sexies — Sperimentazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 2018 al 1 giugno 2021. Leggi il testo vigente →

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 38-ter, comma 3, e' disciplinata un'attivita' di sperimentazione ((di durata non superiore a tre anni)) esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilita' integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, nonche' della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto e' introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all'articolo 38-quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale.

Testo in vigore dal 24 ottobre 2018 al 1 giugno 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art38sexies · fonte su Normattiva