Legge di contabilita' e finanza pubblica

Art. 8 — Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali

Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF. Anche ai fini dell'attuazione ((dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g))), nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis, viene definito il quadro di riferimento normativo per il ((concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali)), caratterizzato da stabilita', coerenza, conformita' ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. ((Sulla base di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), sono definiti)) gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163)).

Testo vigente dal 9 settembre 2016

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art8 · fonte su Normattiva