Art. 9 — Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica
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Il Programma di stabilita' e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalita' previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilita' e crescita. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonche' dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee guida, nonche' delle loro implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilita' e del Programma nazionale di riforma.
Testo in vigore dal 13 aprile 2011 al 9 settembre 2016
