Legge doganale

Art. 101 — Contrabbando nelle zone extra-doganali

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E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori indicati nell'ultimo comma dell'art. 1, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 17 marzo 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art101 · fonte del testo