Art. 101 — Contrabbando nelle zone extra-doganali
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E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori indicati nell'ultimo comma dell'art. 1, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita. 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18
10Il D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 ha disposto (con l'art. 124, comma 2) che "Agli effetti dell'applicazione dell'art. 101 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, l'ultimo comma dell'art. 1 della legge stessa si intende sostituito dall'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 122, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1971.
Testo in vigore dal 17 marzo 1971 al 12 aprile 1973
