Art. 111 — Recidiva nel contrabbando
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 115 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, e' punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno. Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione e' aumentata dalla meta' a due terzi. Quando non concorrono le circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando e' regolata dal Codice penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art111 · fonte del testo